simulazione di atto di donazione,
controdichiarazione, atto ricognitivo
Not. Giovanna Iorini
Caso assai strano.
1. Atto di donazione
da figlia (coniugata con figli) a madre (vedova) di una quota immobiliare
ereditata dal defunto padre.
2. Vendita da
parte della madre dell'intero immobile ad un terzo.
3. Ora madre e
figlia mi dicono che la donazione n. 1 in realtà è stata una vendita, in quanto
effettivamente vi è stato esborso del prezzo, e vorrebbero stipulare un
"atto di rettifica" da cui risulti la natura effettiva del primo
trasferimento.
A prima vista mi
pare che si rientri nella fattispecie del negozio simulato (relativamente).
Si tratterebbe
quindi, di rendere nota la relativa controdichiarazione.
Vari problemi:
1. Impostazione
dell'atto: atto di rettifica?
2. Effetti
dell'atto "di rettifica" nei confronti del terzo acquirente.
Probabilmente è stato quest'ultimo a chiedere un atto del genere, per i soliti
problemi di riducibilità delle donazioni, essendo intenzionato a stipulare un
mutuo avente ad oggetto l'immobile de quo.
3. La stipulazione
di questo atto impedirebbe agli eventuali legittimari di esperire l'azione di riduzione
e successiva azione di restituzione nei confronti dell'avente causa dalla
donataria?
4. Come sarebbe
tassato questo utimo atto?
Escluderei la
risoluzione della donazione per i suoi effetti "ex tunc", che
pregiudicherebbero, quindi, l'acquisto del terzo.
Not. Vito Erasmo Dimita
Provo
a braccio ad esprimere un parere:
1) Dovrebbe
trattarsi non di un atto "di rettifica" ma di un atto ricognitivo
(confessione della simulazione relativa) con indicazione del prezzo, quietanza,
garanzie e quant'altro;
2) Ritengo
che l'atto ricognitivo della simulazione, debitamente trascritto,
dovrebbe essere opponibile ai legittimari del simulato donante e quindi
sufficiente a fugare le preoccupazioni dell'avente causa dal simulato
donatario;
3) L'atto dovrebbe
scontare le imposte proprie della vendita; inconveniente da non
sottovalutare la probabile applicazione della sanzione prevista dall'art. 72
del D.P.R. 131/1986 (occultazione di corrispettivo).